Il comma da lei citato riporta Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dovendo la dichiarazione di nuova occupazione o il versamento del tributo locale essere effettuato entro il 20 gennaio 2011 (come asserisce l’ufficio comunale preposto alle riscossione Tarsu) l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016.
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