Giorgio Martini

Ci troviamo in difficoltà a fornire una risposta esauriente dal momento che non vengono forniti dettagli sul tipo di contratto di leasing sottoscritto (di locazione o traslativo). E, comunque, sembrerebbe, da quanto sommariamente esposto, che la società di leasing (da cui origina la segnalazione in CR) abbia rifiutato il pagamento delle rate residue previste nel piano di ammortamento contrattuale.

In realtà, premesso che l’utilizzatore del bene si assume tutti i rischi che su di esso incombono dal momento della consegna, va aggiunto che, in caso di furto del bene concesso in leasing, l’utilizzatore è tenuto al pagamento in un’unica soluzione della differenza fra l’indennizzo contrattualmente previsto a favore della società e i canoni di leasing già versati fino al momento del furto. All’utilizzatore spetta poi l’indennizzo dovuto dalla compagnia assicuratrice per la sottrazione del bene ad opera di ignoti.

Probabilmente il rifiuto di adempiere, da parte dell’utilizzatore, al rispetto di una siffatta clausola contrattuale, ha portato alla segnalazione (legittima nelle ipotesi formulate) in Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia.


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