Se per liquidazione intende la restituzione dei contributi versati alla Cassa dall’ex agente a seguito di cessazione dall’iscrizione al Fondo, il pignoramento presso terzi può avvenire fino a soddisfazione del debito riconosciuto al creditore procedente, non essendo più rinvenibile, nella somma restituita, alcuna finalità previdenziale o assistenziale.
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