Ludmilla Karadzic

L’assegno per il nucleo familiare spetta sempre per i figli, anche non conviventi, di età inferiore ai 18 anni (la tabella da considerare sarà quelle con un solo genitore nel nucleo familiare – tabella 12 se non sono presenti figli con handicap).

Tuttavia, il coniuge separato affidatario dei figli, anche quando non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore dipendente) può chiedere all’INPS che l’assegno familiare venga erogato direttamente a lui.

Per quanto riguarda le detrazioni per i familiari, naturalmente, il coniuge separato del lavoratore dipendente non potrà essere considerato a carico (dal momento che percepisce comunque un assegno di mantenimento).

La detrazione fiscale per i figli spetta nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori legalmente separati possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso (anche da assegno di mantenimento) e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Il che, praticamente, significa che il genitore affidatario, privo di reddito da lavoro, non chiederà nel modello UNICO la detrazione per i figli a carico.


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