Annapaola Ferri

La finalità del pignoramento e dell’espropriazione forzata dei beni del debitore inadempiente è quella di rimborsare il creditore: il quale può, pertanto, procedere dapprima al pignoramento del conto corrente del debitore e successivamente, se le giacenze non coprono il dovuto, passare al pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro o della pensione presso l’INPS.

Se, viceversa, il creditore opta inizialmente per, ed ottiene, il pignoramento dello stipendio o della pensione, il piano di rientro prevede la copertura dell’intero debito e si forma un residuo non rimborsato, per il quale il creditore può avviare ulteriori azioni esecutive, solo a fronte di eventi particolari quali il decesso del debitore (per stipendi e pensione) oppure il licenziamento o le dimissioni volontarie (per lo stipendio).

Può anche accadere che lo stipendio o la pensione del debitore siano già oggetto di pignoramento ed un altro creditore sia costretto ad avviare un’azione esecutiva finalizzata al pignoramento del conto corrente, dal momento che, come è noto, due creditori ordinari (banche, finanziarie, privati) non possono contemporaneamente pignorare il medesimo stipendio o la stessa pensione.

Il pignoramento del conto corrente, e passiamo alla seconda domanda, appartiene alla tipologia di pignoramento presso terzi, laddove il terzo (nel caso specifico l’istituto bancario) risulta debitore del debitore (in pratica, debitore delle somme depositate e disponibili in conto corrente). Certamente, per quel che riguarda eventuali scoperti di conto, siamo di fronte ad una ulteriore obbligazione del debitore esecutato nei confronti della banca e non di un credito vantano dal debitore nei confronti della banca. Ed è allora conseguente che quanto va a coprire uno scoperto di conto corrente non può essere utilizzato per servire il debito verso il creditore pignorante. Il quesito, comunque, prospetta una situazione limite che nell’esperienza quotidiana quasi mai si verifica, dal momento che l’accredito su un conto in rosso e la notifica del pignoramento non sono quasi mai contemporanei. Se l’accredito avviene prima o in coincidenza della notifica del pignoramento del conto corrente, è pignorabile solo l’attivo di conto; se, invece, l’accredito è successivo alla notifica del pignoramento e del conseguente congelamento del saldo di conto, non si pone il problema.

Per finire, anche premi, straordinari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro, sia pubblico che privato, sono pignorabili, al netto degli oneri fiscali e contributivi ritenuti alla fonte, nella misura massima del 20%.


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