Nulla è certo a questo mondo: tuttavia si può senz’altro affermare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’obbligo a corrispondere l’assegno di mantenimento per i figli, fissato dal giudice a seguito di separazione personale dei genitori, cessa nel momento in cui i figli divengono economicamente autonomi oltre che maggiorenni; in ogni caso, il coniuge obbligato non può procedere unilateralmente alla riduzione dell’assegno di mantenimento ma deve presentare domanda giudiziale in tal senso.
Fino a quando una eventuale istanza di riduzione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non verrà accolta, lei può agevolmente procedere con un’azione esecutiva nei confronti del coniuge obbligato inadempiente.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.