Ornella De Bellis

Una volta che il creditore sia provvisto di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno o cambiale non pagata, sentenza giudiziale) la conseguente riscossione coattiva nei confronti del debitore termina con l’integrale soddisfacimento del debito (eventuali pagamenti parziali, qualora accettati, costituiscono solo un’anticipazione del dovuto).

L’entità dell’importo per cui il creditore procedente agisce va contestata in sede di opposizione alla procedura che ha portato alla formazione del titolo. L’opposizione all’esecuzione è il rimedio da opporre quando si contesta la legittimità del titolo esecutivo oppure la pignorabilità dei beni.

Dal pignoramento del conto corrente di un debitore lavoratore dipendente sul quale viene accreditato lo stipendio si salva solo l’importo equivalente al triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro).


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