Carla Benvenuto

Per ottenere la prestazione del pagamento del TFR tramite il Fondo di Garanzia dell’INPS e’ necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedura fallimentare, solo dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.

La prescrizione del diritto a percepire il proprio TFR è quinquennale (art. 2948, comma 5, c.c.): i cinque anni decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 codice civile).


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