In una società in accomandita semplice (sas) i soci accomandanti rispondono solo nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata); i soci accomandatari, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti della società.
Il socio accomandante, pertanto, in assenza di eventuali ed ulteriori vincoli o garanzie prestate, può recedere dalla sas rimanendo obbligato solo per i debiti accumulati dalla società fino al momento del recesso ed al massimo per la quota a suo tempo conferita.
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