Piero Ciottoli

Stiamo parlando di crediti esattoriali: l’atto di pignoramento può contenere l’ordine alla banca di pagare il credito iscritto a ruolo direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede e può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente.

Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, la banca non può consentire che il debitore movimenti le somme pignorate, disponendo il blocco del saldo di conto corrente fino concorrenza del credito per cui si procede (articolo 72-bis dpr 602/1973).

Se il debitore eccepisce vizi della procedura può rivolgersi, con il supporto tecnico di un avvocato, al giudice delle esecuzioni.

Il debitore può poi decidere di rateizzare il debito, ma non avrà indietro le somme eventualmente pignorate sul conto corrente.


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