Il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per la tassa automobilistica (bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse (tassa automobilistica o bollo auto) dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Cosi’ dispone l’articolo 5 del decreto legge 953/1982.
La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresi’ ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione, mentre l’eventuale notifica al debitore (entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata (in coerenza con quanto disposto dalla lettera c, articolo 25, del dpr 602/73) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento non immediatamente esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).
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