Simone di Saintjust

La cartella esattoriale originata da omesso o insufficiente pagamento della Tassa di smaltimento dai rifiuti solidi urbani si prescrive in cinque anni, trattandosi di tributo locale riferito a pagamento periodico.

La TARSU ed i tributi locali, infatti, così come sancito anche dalla sentenza della Corte di cassazione 24679/11 si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ.

Pertanto, con accesso agli atti presso gli uffici Equitalia competenti territorialmente va richiesta l’esibizione delle notifiche delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi successivi (avvisi di intimazione al pagamento) a lei destinati.

La circostanza di non ricordare di aver ricevuto comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione dal Concessionario che agisce per la riscossione coattiva dei tributi locali non esclude, necessariamente, che tali notifiche siano state correttamente perfezionate per compiuta giacenza.


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