In caso di rescissione anticipata del contratto per la fornitura di servizi TLC (cioè prima della scadenza naturale di durata, che non può superare i 24 mesi) non sono dovute penali; ma è previsto un addebito per spese di attivazione/disattivazione della connessione (appunto l’invio del tecnico per allaccio/disallaccio della linea agli apparati in centrale)
Invece, per il recesso dovuto a ripensamento esercitato, con raccomandata a/r, entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione (Codice del Consumo articolo 53 e seguenti), il contratto in pratica viene annullato, senza alcuna spesa a carico dell’utente se non relativa all’eventuale servizio già fruito nel frattempo.
Tuttavia è necessario che, nei 14 giorni utili per il recesso da ripensamento, il contratto non sia stato pienamente eseguito dell’operatore (in altri termini è necessario che la linea ADSL non sia stata arrivata) con il consenso espresso del cliente (articolo 59, comma 1-a Codice del consumo). In pratica, se lei ha espresso il consenso all’esecuzione contrattuale immediata (attivazione immediata della linea ADSL e rinuncia al diritto di recesso per ripensamento) i costi di attivazione/disattivazione della connessione ADSL sono dovuti comunque.
Va anche ricordato che le disposizioni appena riportate si applicano al consumatore e non, ad esempio, all’utente che chieda l’attivazione di servizi di fonia ed internet presso il proprio studio professionale e che il diritto di ripensamento va esercitato entro 14 giorni che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto e non dalla data di attivazione del servizio richiesto.
Ricapitolando, nel caso da lei esposto, siamo probabilmente di fronte ad un’esecuzione immediata del contratto (a meno che il servizio non sia stata attivato dopo 14 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto) tanto è vero che lei ha scelto di recedere dopo aver verificato le non soddisfacenti performances del servizio erogatole. Vale la pena precisare che il diritto di ripensamento non è finalizzato alla verifica, in un periodo di prova, della rispondenza ai propri desiderata del servizio erogato dal fornitore (del tipo soddisfatti o rimborsati); ma si tratta solo di un ulteriore periodo di riflessione, concesso al consumatore, per meglio valutare l’opportunità di aver stipulato (a distanza) il contratto.
Dunque, solo se non c’è stato un suo esplicito assenso (riguardi con cura le carte di cui dichiara di aver preso visione) all’eventuale esecuzione immediata del contratto (con conseguente rinuncia al diritto di ripensamento nelle successive due settimane) e solo se la raccomandata di recesso per ripensamento è stata inviata all’operatore entro due settimane dalla sottoscrizione del contratto, lei può inoltrare un formale e motivato reclamo all’operatore in questione, sempre con raccomandata ar, contestando l’addebito delle spese di disattivazione. Nel caso di persistenza della pretesa, bisognerà poi seguire la via della conciliazione presso i CoReCom regionali.
Nel frattempo, nulla vieta di segnalare all’AGCOM il comportamento dell’operatore: la denuncia può essere presentata, via web (e naturalmente dopo averne accertato la scorrettezza nei termini sopra esposti) seguendo la procedura descritta qui.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.