Ornella De Bellis

Quando non si rimborsa il prestito o si addiviene ad un accordo transattivo con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una societa’ di recupero crediti a cui il credito e’ stato ceduto, che non prevede l’esplicita rinuncia al residuo, si può presentare istanza di cancellazione al CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito.

Evidentemente, riguardo i tempi di cancellazione della segnalazione, l’accordo transattivo a saldo stralcio da lei concluso è stato considerato come omesso rimborso del prestito a suo tempo erogato e non come ritardo.


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