Lilla De Angelis

Il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia esige, da parte delle banche, il dispiegamento di un grado di diligenza qualificata, in quanto consono allo status professionale dell’operatore bancario.

Né vale opporre che il cliente non avrebbe formalmente richiesto il “bene emissione”, ovvio essendo che la richiesta di saggiare la validità del titolo esprimesse il bisogno di sapere, da una voce professionale (quella del cassiere della banca di propria fiducia), se l’assegno presentasse o meno elementi tali da lasciar dubitare della sua autenticità.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è già espresso, con la decisione 667/12, a favore di soggetto truffato con l’emissione di un assegno circolare sottoposto all’attenzione del cassiere prima della consegna del bene oggetto di compravendita, ricevendo rassicurazioni sulla sua validità.

Può pertanto provare a seguire la procedura di ricorso all’ABF (ma è necessario, innanzitutto, l’inoltro di un reclamo alla banca). Il ricorso all’ABF non richiede costi (a parte il contributo di segreteria pari a 20 euro) ed assistenza tecnica di un avvocato; può essere presentato anche con invio dell’istanza tramite raccomandata AR. Ulteriori info qui.


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