Annapaola Ferri

La convenzione di Lugano del 1988 si applica in materia civile e commerciale: sono escluse dal suo campo di applicazione le problematiche fiscali (Equitalia), doganali ed amministrative. In particolare i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini.

Prima di ogni altra considerazione di diritto internazionale, andrebbe comunque semplicemente considerato che per ottenere il pignoramento di un conto corrente il creditore deve conoscere presso quale istituto bancario il debitore abbia aperto il conto corrente.

In tal senso, più che della convenzione di Lugano del 1988, dovrebbe preoccuparsi del recente accordo Italia Svizzera che, a partire dal 2018, consentirà all’Agenzia delle entrate di conoscere tutti i dati dei conti correnti, detenuti da italiani, presso banche svizzere.


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