La quota maturanda del suo TFR, destinata ad integrare la garanzia in favore del creditore che ha chiesto ed ottenuto il pignoramento del 20% dello stipendio e del trattamento di fine rapporto, potrebbe esserle comunque anticipata secondo le modalità previste dalla legge di stabilita’ 2015, tenuto conto che, se la quota maturanda del TFR finisse in busta paga, il quinto di essa sarebbe, in ogni caso, oggetto di prelievo destinato al creditore.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.