Loredana Pavolini

Fino a quando non saranno predisposti gli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, cosi’ come previsto dalla legge 3/2012, al debitore, interessato a presentare istanza al Tribunale territorialmente competente, sarà sufficiente individuare un avvocato, un commercialista o un notaio che possa documentare di essere stato nominato, in almeno quattro occasioni, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatore.


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