Secondo il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario la segnalazione in centrale rischi non e’ illegittima quando sussistano una pluralità di indici, concordanti gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del debitore, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite posta raccomandata.
Tutto sta a stabilire, dunque, se il preavviso di segnalazione è stato inviato alla casella postale del debitore, o, in altre parole, se il creditore è in grado di assolvere all’onere di provare che l’informazione è stata portata a conoscenza del debitore (si consulti questo articolo).
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