Genny Manfredi

Se la procedura di pignoramento è iniziata entro i 90 giorni dalla notifica del precetto avvenuta prima del 21 agosto 2015, non può essere invocata la circostanza che, al momento della notifica, il precetto non conteneva l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. così come previsto dall’articolo 480 del codice di procedura civile modificato dall’articolo 13 del decreto legge 83/2015 in vigore dal 21 agosto 2015.


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