Genny Manfredi

Per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Saldando l’importo delle rate scadute, si può chiedere ad Equitalia una nuova rateazione del debito e riprendere i pagamenti.

Invece, per i piani di rateazione concessi dal 21 agosto 2013 al 21 ottobre 2015 in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

  1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  2. l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  3. il carico non può più essere rateizzato.

Questo probabilmente il motivo per cui a novembre 2015 Equitalia continuava a rilevare come attiva la rateazione (forse a novembre non c’era stata ancora la decadenza). Al momento, tuttavia, la rateazione concessa è effettivamente decaduta, non è più possibile una nuova rateazione e il debito va saldato in un’unica soluzione. Mi spiace.

Eventuali pagamenti “spontanei” sulla cartella dall’importo piu’ alto non evitano gli aggravi degli interessi, ma costituiscono solo un’anticipazione: il giorno che intendesse saldare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione, questo verrà calcolato con gli interessi e decurtato da quanto già versato. Insomma, i versamenti volontari è meglio che li metta da parte lei piuttosto che Equitalia.

Per tamponare la situazione, evitando un probabile fermo amministrativo, può trasferire la proprietà del veicolo a suo padre.


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