Giuseppe Pennuto

La data notifica del verbale di multa, in caso di temporanea assenza del destinatario, per tutto quello che attiene il decorso del tempo utile al pagamento o all’opposizione della sanzione, coincide con il decimo giorno di giacenza nell’ufficio postale oppure con la data del ritiro, ma solo se questa avviene prima dello scadere del decimo giorno.

Per quanto riguarda la seconda comunicazione pagherei subito l’integrazione richiesta: l’eventuale scadenza del termine di pagamento comporterebbe, al massimo, la detrazione di quanto già versato dall’importo che verrà preteso con l’ingiunzione fiscale.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.