Se il creditore, originario o cessionario, segnala l’accordo intervenuto con il debitore alla centrale rischi in cui quest’ultimo era stato inserito a suo tempo, la cancellazione della registrazione viene effettuata decorsi due anni dalla regolarizzazione dell’inadempimento.
Molto spesso, tuttavia, il creditore, specie se cessionario, una volta incassati i soldi non provvede, anche perché non è a conoscenza della eventuale segnalazione effettuata dal cedente. E’, pertanto, il debitore a doversi attivare esibendo al gestore della centrale rischi in cui risulta censito, la liberatoria ottenuta (e pretesa) in sede di regolarizzazione dell’inadempimento.
Per accertare la situazione in termini di eventi pregiudizievoli esistenti a suo carico, deve effettuare una visura per ciascuna delle centrali Rischi private maggiormente consultate dalle banche e dalle finanziarie (CRIF, CTC, Experian CERVED) ed, eventualmente, chiedere la cancellazione dei records relativi ai passati ritardi esibendo la liberatoria rilasciata dal creditore.
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