Simone di Saintjust

L’accordo a saldo stralcio con il creditore presuppone che quest’ultimo non abbia ancora avviato il ricorso ed ottenuto il decreto ingiuntivo dal giudice.

Una volta notificato il decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, il creditore può procedere con l’espropriazione forzata dei beni del debitore fino al soddisfacimento della somma portata dal titolo esecutivo.

E’ evidente che, in questa fase, al creditore non conviene addivenire ad un accordo bonario, specie, come nella situazione a commento, se il debitore possiede beni pignorabili come la casa, uno stipendio o un conto corrente.

Deve purtroppo rassegnarsi a pagare la cifra residua (8 mila euro) prima che le tolgano l’immobile ed estinguere, così, con la conversione del pignoramento, la procedura di espropriazione. A tale proposito va precisato che in mancanza di un preciso accordo sottoscritto (nero su bianco e non verbale) con la banca, le rate versate costituiscono un atto unilaterale che comporta la mera compensazione di quanto corrisposto con l’importo indicato nel decreto ingiuntivo.

Per finire, se proprio non ce la fa a pagare, le conviene, considerato come si son messe purtroppo le cose, far effettuare il sopralluogo al tecnico incaricato dal giudice per la valutazione dell’immobile da vendere all’asta. Frapponendo ostacoli non ottiene alcun effetto se non quello di far lievitare ulteriormente le spese legali che saranno comunque poste a suo carico e portate in diminizione al ricavato dalla vendita.


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