Ludmilla Karadzic

La legge mette a disposizione uno strumento molto efficace a tutela dei creditori del de cuius e a tutela dei creditori nei confronti del chiamato all’eredita’ che accetta con beneficio di inventario. Lo scopo e’ quello di abbreviare il termine decennale per l’accettazione.

L’articolo 481 del codice civile puo’ prevedere la fissazione di un termine perentorio per l’accettazione, piu’ breve di quello decennale. Chiunque vi abbia interesse, infatti, puo’ chiedere all’autorita’ giudiziaria di fissare un termine piu’ breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all’eredita’ (actio interrogatoria).

Trascorso questo termine, senza che il chiamato all’eredità abbia reso la dichiarazione, egli perde il diritto di accettare.

I creditori dei chiamati all’eredita’ che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredita’ in sostituzione del debitore chiamato.


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