Annapaola Ferri

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La precisazione le è stata richiesta perché il nuovo ISEE detta regole particolari per alcune particolari prestazioni.

In ogni caso, nel suo precedente intervento, lei afferma che mia figlia da una settimana risiede per conto suo e fa nucleo familiare a parte … mentre adesso scrive mia figlia, convivente more uxorio da due anni .. il che non contribuisce affatto al chiarimento auspicato. A meno che non si presuma che sua figlia conviva di fatto da due anni more uxorio ma ha cambiato residenza (regolarizzando la propria posizione anagrafica) solo da una settimana.

Non vogliamo bizantineggiare, ma in un contesto già enormemente articolato alcune questioni che sembrerebbero dettagli insignificanti fanno la differenza.

Per non rubarle altro tempo in ulteriori precisazioni, allora, preferiamo indicare alcune regole di base per la compilazione, nel 2016, della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU ISEE) da parte di sua figlia.

1) Sua figlia deve avere due documenti a portata di mano: lo stato di famiglia corrente (famiglia anagrafica di chi sottoscrive la dichiarazione) e la Dichiarazione IRPEF 2015 relativa ai redditi percepiti nel 2014.

2) Se dalla dichiarazione IRPEF 2015 relativa ai redditi percepiti da sua figlia nel 2014 risulta un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) uguale o inferiore a 2.840,51 euro, sua figlia non forma un nucleo familiare a parte ma è ricompresa nel nucleo familiare dei propri genitori. In questa evenienza, naturalmente, nella DSU ISEE dovranno essere ricompresi redditi e patrimonio dei genitori.

3) Se dalla dichiarazione IRPEF 2015 relativa ai redditi percepiti da sua figlia nel 2014 risulta un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro, sua figlia forma un nucleo familiare autonomo insieme (salvo casi particolari) agli altri soggetti elencati nello stato di famiglia.


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