Ornella De Bellis

Come più volte ribadito dall’Arbitro Bancario Finanziario, il principio di correttezza e buona fede esplica la sua rilevanza nell’imporre, sia alla banca che al cliente, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Nel caso specifico si tratta di una richiesta di liberatoria di cui il cliente, dopo aver sottoscritto con la banca una cessione del quinto (che vincola per il residuo da pagare anche il TFR) ha bisogno per poter accedere ad un nuovo prestito, erogato dal proprio fondo pensione (prestito anch’esso garantito dal TFR disponibile e non vincolato alla cessione), a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.

Senza la liberatoria fornita dalla banca il cliente patisce un danno conseguente al fatto di dover accedere, per ottenere il prestito, al tradizionale canale bancario, con maggiori interessi da corrispondere o addirittura con il rischio di vedersi opporre un diniego.

Tanto premesso, va chiarito, tuttavia, che, per poter contestare alla banca la violazione del principio di correttezza e buona fede riconducibile alle lungaggini nella elaborazione della certificazione finalizzata ad ottenere il nuovo prestito di cui lei ha bisogno, è necessario avere prova dell’invio sia dell’istanza che della documentazione richiesta dalla banca per rilasciare la liberatoria.

Prove di invio che fax ed e-mail a caselle di posta elettronica non certificata (così come le risposte degli addetti al contact center della banca) certamente non offrono.

Il suggerimento è allora quello di inviare alla banca un formale reclamo con raccomandata A/R, lamentando i ritardi di lavorazione che la sua istanza ha subito ad oggi ed i danni patrimoniali a cui tale ritardo la espone.

Per abbreviare i tempi può utilizzare la c.d. raccomandata 1 (consegna al destinatario entro un giorno lavorativo successivo a quello della spedizione).

Solo in questo modo, qualora la banca non esaudisse la sua richiesta nell’arco dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento, oppure continuasse a dilatare strumentalmente i tempi di lavorazione della pratica (con reiterate richieste di documentazione già inoltrata) sarebbe possibile adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per veder riconosciuto almeno il diritto ad un risarcimento danni, seppur equitativo.

Il ricorso all’ABF non richiede assistenza tecnico legale, può essere inviato per posta ed i costi sono limitati ai diritti di segreteria.


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