L’assicurazione rimborsa il debito residuo di cessione del quinto e prestito delega (ma la cosa non è neanche certa) quando il licenziamento non è imputabile al debitore lavoratore.
Nel caso di licenziamento per giusta causa, pertanto, è escluso l’intervento della compagnia assicuratrice nel rimborso ai creditori dei debiti residui imputabili alle due forme di prestito.
Poiché non si tratta di un pignoramento, il suo datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la ritenuta e lei può negare il consenso: tuttavia si esporrebbe, in questo modo, al rischio di vedersi pignorata la stessa cifra con aggravio di spese legali ed ulteriori interessi di mora. La quota destinata al creditore cessionario procedente potrebbe essere ridotta solo in presenza di preesistenti pignoramenti, ad esempio per debiti con un privato o per debiti alimentari (assegno di mantenimento per coniuge separato e figli).
Se lei ha chiesto il prestito ed il suo ex datore di lavoro non ha avuto nulla da eccepire, accettando la delega di pagamento (nonostante fosse in corso una cessione del quinto) il contratto di finanziamento da lei sottoscritto è perfettamente valido.
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