Marzia Ciunfrini

Una volta che l’avviso di addebito INPS per omesso o insufficiente versamento dei contributi è stato correttamente notificato, non opposto e non adempiuto, inutile parlare di eventuale decadenza o prescrizione dei contributi INPS.

Così, nemmeno si può più eccepire l’eventuale decadenza dei termini per la notifica delle relative cartelle esattoriali, dal momento che anche queste sono state correttamente notificate, non opposte e non pagate.

Quello che resta è la remota possibilità di prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali originate da debiti contributivi. Partendo dalla data in cui lei ha richiesto la rateazione delle cartelle (in particolare dalla scadenza della prima rata non pagata) va individuata, per poter eccepire l’intervenuta prescrizione, una finestra temporale di cinque anni ed un giorno senza che Equitalia le abbia mai indirizzato una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione (un avviso di intimazione) o avviato un’azione di riscossione coattiva (anche infruttuosa) nei suoi confronti (fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi ecc..).

Naturalmente, l’analisi deve considerare le eventuali comunicazioni notificate correttamente per compiuta giacenza nell’ufficio postale (e per questo a lei ignote), per cui è necessario acquisire la necessaria documentazione con accesso agli atti presso Equitalia.


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