Andrea Ricciardi

Le disponibilità in conto corrente cointestato a firma disgiunta, alla morte di uno dei titolari, vengono ripartite, al 50%, fra il cointestatario superstite e i chiamati all’eredità del defunto.

Esiste, quindi, una massa ereditaria pari al 50% di quanto disponibile in conto corrente che in caso di coniuge superstite con un figlio, va suddivisa a metà.

Dovrà pertanto esserci, necessariamente, una successione.

Concludendo, per evitare di pagare il debito collegato alla carta revolving è necessario che i chiamati (coniuge e figlio del defunto) rinuncino all’eredità.

La rinuncia all’eredità, per evitare di dover adempiere alla obbligazioni contratte in vita dal defunto, va comunque effettuata anche nel caso in cui il defunto lascia solo debiti.


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