Patrizio Oliva

Il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: Equitalia vi ricorre solo, per quanto ci e’ dato conoscere, quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprieta’: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprieta’ del debitore stesso.

Si puo’, comunque, ovviare stipulando un contratto di comodato fra il conduttore ed il debitore ospitato, da registrare all’Agenzia delle entrate, che riguardi mobili, arredi, elettrodomestici presenti nella residenza del debitore. L’oro ed i soldi, beni per i quali non è possibile dimostrare la provenienza ed il titolo di possesso, meglio non averne in casa.

Per il resto, non ha nulla da temere, com’è ovvio per un nullatenente.


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