La problematica è abbastanza articolata: nel pignoramento presso il datore di lavoro, infatti, il datore di lavoro stesso (terzo pignorato) è personalmente responsabile, del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché degli oneri fiscali che insistono sulla retribuzione lorda dovuta al lavoratore dipendente e, quindi, è univocamente definita la retribuzione netta (ovvero il credito vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro) sulla quale va applicata la trattenuta di legge (1/5) da assegnare al creditore procedente. Nel pignoramento presso il committente, invece, quest’ultimo (terzo pignorato) è personalmente responsabile del versamento, al più, della sola ritenuta d’acconto IRPEF da applicare al compenso spettante al professionista (prestatore di servizi e/o fornitore di beni), mentre il committente è esentato da qualsiasi ulteriore obbligo rispetto al versamento dell’IVA e dei contributi previdenziali nonché assicurativi dovuti. Nel pignoramento verso il committente terzo pignorato, allora, tutto il compenso, al netto della sola ritenuta d’acconto (ma al lordo di IVA e dei contributi previdenziali), rientra nel patrimonio disponibile del debitore sottoposto ad azione esecutiva ed è il debitore sottoposto ad azione esecutiva, e solo lui, ad essere onerato, al versamento dell’IVA e dei contributi previdenziali. Volendo utilizzare altre parole per esprimere il concetto, possiamo dire che nel pignoramento presso il committente il credito vantato dal debitore (professionista, prestatore di servizi e/o fornitore di beni) sottoposto ad azione esecutiva nei confronti del committente è l’intero compenso, al netto della eventuale ritenuta d’acconto IRPEF (qualora il committente fosse un sostituto d’imposta) ma al lordo di IVA e degli oneri previdenziali ed assicurativi. Insomma, il credito pignorabile del dipendente nei confronti del datore di lavoro terzo pignorato è la retribuzione al netto di oneri fiscali e contributivi (retribuzione sulla quale, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, verrà assegnata al creditore procedente una trattenuta pari al quinto); il credito pignorabile del professionista nei confronti del committente terzo pignorato è il compenso, al netto di ritenuta d’acconto, ma al lordo di IVA e contributi (compenso che, ai sensi dell’articolo 543 Codice di procedura civile, dovrebbe essere interamente assegnato al creditore procedente).
Concludiamo affermando che una opposizione del debitore al giudice dell’esecuzione avverso all’assegnazione al creditore procedente dell’intero compenso comprensivo di IVA e di oneri contributivi, avrebbe scarsissime probabilità di successo.
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