Ludmilla Karadzic

Per quanto attiene i beni presentii nella casa in affitto, potrebbe risolvere un contratto di locazione per un appartamento ammobiliato, da registrare presso l’Agenzia delle entrate.

Per quel che riguarda la casa di proprietà, essa risulta cointestata a due debitori e qualsiasi disposizione finalizzata a costituire un diritto di abitazione a sua moglie sarebbe suscettibile di revoca da parte del creditore.

Nel caso in cui il valore dell’immobile gravato da ipoteca fosse superiore al debito garantito, il bene andrebbe alienato, prima della notifica del pignoramento, ad un terzo, non parente od affine, ad un prezzo di mercato, con transazione non simulata (il passaggio di denaro fra acquirente e venditore deve essere tracciabile) ed il terzo deve stabilire la sua residenza principale nell’immobile acquistato. Solo così l’azione revocatoria dell’avvenuto trasferimento di proprietà, eventualmente promossa dal creditore, potrebbe essere vanificata.


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