Giuseppe Pennuto

Quando si circola senza assicurazione, oltre alla sanzione amministrativa, si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689.

L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Il sequestro del veicolo, quindi, non sostituisce la sanzione amministrativa. Questa dovrà essere comunque pagata dal trasgressore o dal coobbligato, ovvero il proprietario del veicolo.

In conclusione, suo figlio potrà essere liberato dal pagamento della multa solo se la proprietaria del veicolo verserà il dovuto, in qualità di coobbligata.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.