Lilla De Angelis

Naturalmente, un nuovo precetto dovrà essere notificato al nuovo datore di lavoro del debitore, acché il creditore possa procedere al pignoramento dello stipendio.

Il decreto ingiuntivo, invece, avendo accertato l’esistenza del credito e la sua esigibilità, non va rinnovato e serve ad ottenere il precetto.

Il debitore può opporsi all’esecuzione se ritiene che il nuovo precetto si basi su un titolo esecutivo, quale il decreto ingiuntivo, ormai prescritto.

Il termine decennale per la prescrizione del decreto ingiuntivo che ha originato il pignoramento in corso prima del licenziamento, decorre dalla data dell’ultimo prelievo.

Il termine decennale per la prescrizione del decreto ingiuntivo ottenuto dagli altri creditori, i quali avevano promosso azione esecutiva (risultata poi infruttuosa) di pignoramento presso terzi, decorre dalla data di notifica del precetto che fu a suo tempo inoltrata al debitore ed al terzo pignorato o dalla data di notifica (anche per compiuta giacenza) di successive comunicazioni inoltrate al debitore allo scopo di esigere il credito e, quindi, utili ad interrompere la prescrizione.


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