Giovanni Napoletano

Difficilmente la società di recupero crediti fornisce al debitore interessato, che ne fa richiesta, l’estratto conto cronologico relativo alla sua esposizione debitoria. Questo perché, quando si acquistano pacchetti con migliaia di posizioni, la documentazione quasi mai accompagna la pratica ceduta e, quando ciò accade, poche sono le volte in cui essa viene conservata ordinatamente dal cessionario.

Quello che viene trasmesso dal creditore cedente è, nella maggioranza dei casi, una nota a margine in cui si indica l’importo dovuto dal debitore, e la ripartizione in capitale ed interessi.

Tuttavia, la richiesta del debitore, effettuata con raccomandata AR, di disporre, prima di adempiere alla pretesa, dell’estratto conto cronologico alla scopo di avere contezza dei tassi di interesse applicati e delle eventuali spese che gravano sul debito, è di fondamentale importanza.

Se tale richiesta rimane inevasa, si tratta di un indizio circa il fatto che il creditore cessionario non dispone dell’estratto conto cronologico o non ritiene di esibirlo, a causa ad esempio, della frequente applicazione di tassi di interesse che superano la soglia di usura fissata per legge.

L’omessa trasmissione al debitore richiedente dell’estratto conto cronologico vuol dire, in pratica, che il creditore non potrà adire un giudice per ottenere il decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla circostanza che il debitore sia, o meno, patrimonialmente o redditualmente aggredibile.

La trattativa, pertanto, non potrà che restare limitata all’ambito stragiudiziale, con ampia facoltà del debitore di esigere una drastica riduzione dell’importo richiesto (saldo stralcio) o di non pagare affatto.


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