Ornella De Bellis

Nella mia lunga esperienza di addetta al recupero crediti non si contano i casi in cui i colleghi preposti alle visite domiciliari hanno intascato i contanti consegnati dal debitore a copertura del rimborso delle proprie posizioni, senza mai riversarli alla società per cui lavoravano. Anche rilasciando una “regolare” ricevuta.

Per queste operazioni non è importante la velocità, ma la certezza che i soldi pagati giungano all’effettivo creditore. E che possa essere tracciato il versamento.

In ogni caso, anche quando l’IBAN viene comunicato via e-mail dall’addetto alla phone collection del contact center, esso va attentamente verificato prima di effettuare il bonifico. Molto spesso è accaduto che venisse comunicato al debitore l’IBAN relativo al conto corrente dell’operatore a cui era stata affidata la pratica.

Una comunicazione di diffida è molto semplice da preparare. Dopo aver indicato i dati relativi al debitore ed al credito oggetto di recupero, è sufficiente diffidare la società a non contattare il debitore via telefono e a non inviare addetti presso la residenza, il domicilio o il luogo di lavoro dello stesso: in mancanza si minaccia di sporgere denuncia per molestie, stalking e violazione della privacy all’Autorità Giudiziaria.

Poche righe, senza che sia necessaria l’assistenza di un avvocato per scriverle.


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