Simone di Saintjust

L’articolo 545 del codice di procedura civile, così come modificato dall’entrata in vigore della legge 83/15, dispone testualmente che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti …. .

Ora, che si voglia estendere anche agli stipendi ciò che la legge dispone esclusivamente per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, a noi sembra una forzatura.

In ogni caso, sempre preferibile che il Tribunale pignori una cifra inferiore a quella da noi ipotizzata che non il contrario. Per questo motivo, fino a quando non ci capiterà fra le mani la legge “che equipara stipendi e pensioni” anche per quanto attiene l’applicazione del minimo vitale, noi preferiamo perseverare nell’errore.


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