Nessuno potrà dirle, senza alcuna documentazione a supporto, se vi siano delle pretese prescritte e quali. La prescrizione di un debito non discende semplicemente dalla data in cui è sorto il debito, in quanto il creditore può avere, nel frattempo, inviato al debitore comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione. E, tali comunicazioni, possono anche risultare ignote al debitore perché il tentativo di consegna è stato effettuato quando il destinatario risultava momentaneamente assente dalla propria residenza.
L’unico modo per poter eccepire l’eventuale prescrizione delle cartelle esattoriali è quello di raccogliere le relate di notifica degli avvisi di accertamento (Agenzia delle entrate), degli avvisi di addebito (INPS) e dei verbali di accertamento delle infrazioni (Polizia municipale, Polizia stradale) il cui mancato pagamento ha dato origine all’emissione delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia. Senza dimenticare di chiedere ad Equitalia anche le relate di notifica delle cartelle esattoriali a suo tempo notificate.
Ammesso che il debito non sia prescritto, le azioni esecutive di Equitalia possono risolversi nell’iscrizione di ipoteca sulla casa del debitore (il bene non è espropriabile se è l’unico immobile di proprietà del debitore e se questi vi risiede) o sull’iscrizione di fermo amministrativo, relativamente al veicolo di proprietà del debitore.
Oppure, ancora, sul pignoramento della pensione erogata al debitore, nella misura massima del 10% se l’importo percepito non supera i 2 mila e 500 euro. Anche il conto corrente potrebbe essere pignorato.
Difficile, come gia’ continuamente ripetuto in questo forum, il pignoramento, avviato da Equitalia, presso la residenza o il domicilio del debitore. Infatti, si tratta di un’azione esecutiva assai poco efficace: Il concessionario della riscossione vi potrebbe ricorrere solo quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).
Le azioni esecutive possono essere sospese chiedendo la rateizzazione del debito. Sicuramente viene concessa la rateizzazione in sei anni (72 rate).
Più difficile è spuntare la concessione di un piano di rientro dal debito in dieci anni (120 rate) dal momento che per ottenerlo è indispensabile che il debitore si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla sua responsabilità, e che l’importo della rata, determinata secondo il piano ordinario (di 72 rate) risulti superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del debitore, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione della DSU ISEE del nucleo familiare del debitore stesso.
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