Tullio Solinas

Per comprendere come funzionano i pignoramenti concorrenti sullo stesso stipendio o pensione, bisogna innanzitutto raggruppare i debiti in categorie secondo la loro natura.

Possiamo considerare i debiti di natura ordinaria, ovvero quelli assunti con banche, finanziarie e privati.

Poi ci sono i debiti di natura esattoriale, cioè quelli contratti con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Agenzia delle entrate, INPS) per la riscossione dei quali agisce Equitalia o il concessionario locale.

Infine, abbiamo i debiti di natura alimentare: assegni di mantenimento dovuti al coniuge separato, al coniuge divorziato e ai figli.

Per debiti della stessa natura può insistere sullo stesso stipendio un prelievo massimo del 20%.

In pratica, se Equitalia ha in precedenza chiesto al datore di lavoro ed ottenuto il pignoramento dello stipendio nella misura del 10% e successivamente promuove azione esecutiva verso lo stesso debitore un concessionario della riscossione locale per escutere la TASI non versata, il secondo creditore procedente può ottenere solo un altro 10% dello stipendio.

Se Equitalia aveva in precedenza ottenuto il pignoramento dello stipendio nella misura del 20% e successivamente promuove azione esecutiva verso lo stesso debitore un concessionario della riscossione locale per escutere la TASI non versata, il secondo creditore procedente deve attendere che sia stato portato a termine il rimborso del debito per cui agisce Equitalia.

Per debiti di natura esattoriale, tuttavia, la richiesta di prelievo viene inoltrata direttamente al datore di lavoro senza alcuna preventiva verifica da parte del giudice e senza sentire il datore di lavoro circa eventuali altri prelievi in corso.

Sicchè, l’unico modo per ottenere il rispetto delle regole appena esposte, quando due creditori concorrenti per debiti di natura esattoriale chiedono al medesimo datore di lavoro di pignorare complessivamente una quota dello stipendio o della pensione maggiore del 20%, è quello di rivolgersi al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente.


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