Secondo quanto disposto dall’articolo 483 del codice di procedura civile, il creditore può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
In pratica, pur essendo stato soddisfatto (in prospettiva) dalla misura del pignoramento del 10% dello stipendio, il creditore potrebbe accelerare i tempi di rimborso dell’importo a lui spettante pignorando l’intera disponibilità del conto corrente (o fino alla chiusura della posizione debitoria) e limitando il pignoramento in corso alla copertura dell’eventuale residuo.
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