Simone di Saintjust

Di norma, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) va indicata la situazione anagrafica (stato di famiglia) del dichiarante al momento della sottoscrizione; la situazione economica relativa all’ultima dichiarazione dei redditi (relativa al 2014, ormai – ci si riferisce a redditi di due anni prima solo nei primi mesi dell’anno, quando la dichiarazione dei redditi non è stata ancora presentata; il patrimonio mobiliare esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

E’ tuttavia possibile calcolare un ISEE corrente, che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito.

Purtroppo, però, le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell’ISEE CORRENTE sono le seguenti:

  1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e’ attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e’ individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

Se i due coniugi risiedono da soli (nello stato di famiglia non sono indicati altri elementi), essi formano un nucleo familiare a parte ed i redditi percepiti da ciascuno di essi sono quelli indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi (quella, per intenderci presentata da giugno a settembre del 2015).


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