Ornella De Bellis

Il codice civile (articolo 2269) dispone che chi entra a far parte di una societa’ gia’ costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualita’ di socio.

In caso di uscita dalla societa’ da parte di un socio (articolo 2290 codice civile) lo stesso resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte fino al giorno in cui si verifica la sua uscita dalla compagine sociale.

Insomma il socio entrante e quello uscente sono solidalmente responsabili (pro quota o illimitatamente, dipende dal tipo di società) per i debiti accumulati dalla società fino al giorno in cui avviene l’avvicendamento nella compagine sociale.

Il problema non si pone per quanto riguarda le ditte individuali, il cui titolare risponde personalmente dei debiti accumulati durante l’attività. Il trasferimento di proprietà può riguardare una licenza o un bene funzionale all’esercizio, ma non la ditta.


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