Rosaria Proietti

Dopo la notifica del pignoramento al datore di lavoro (il terzo), questi accantona il massimo pignorabile (il 20% dello stipendio al netto degli oneri di legge e al lordo di eventuali cessioni del quinto) in attesa della eventuale decisione del giudice sull’importo percentuale effettivamente pignorabile.

Cosa succede se lo stipendio, appena “purgato” dal datore di lavoro viene accreditato sul conto corrente del debitore ed un altro creditore procedente notifica alla banca il pignoramento del conto corrente?

Le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro) quando l’accredito ha luogo in data anteriore alla data di notifica del pignoramento del conto corrente.

Quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate solo nella misura massima del 20%.

Nel caso specifico, dunque, se lo stipendio accreditato alla data di pignoramento del conto corrente fosse stato già sottoposto ad un prelievo per crediti ordinari, si assisterebbe in linea di principio, ad una violazione di quanto disposto all’articolo 545 del codice di procedura civile.

Si tratta di criticità di sistema che vanno esaminate di volta in volta.


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