In caso di trasferimento di proprieta’ degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta’ di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto e’ stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche’ all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta’.
Con la circolare numero 25018 del 29 ottobre 2015, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che i conducenti dei veicoli a noleggio a lungo termine (e le società che detengono veicoli in leasing, ndr) non sono esonerati dall’obbligo di annotazione alla motorizzazione dei propri dati ma, dal 2 novembre 2015, potranno concretamente delegare per queste formalità burocratiche le società di noleggio ed evitare di pagare i diritti di motorizzazione.
Insomma, solo da oggi sarà sufficiente comunicare il cambio sede alla societa’ concedente per assolvere agli obblighi previsti dei commi 2 e 3 dell’art- 94 Cds.
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