Giuseppe Pennuto

Come ribadito anche nella sentenza 19380/15 della Corte di cassazione, l’articolo 180, comma 8 del codice della strada punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario del veicolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente in riferimento ad una determinata infrazione al codice della strada, ometta di ottemperare all’invito. Indifferente e’ quindi la sorte della violazione (eventualmente opposta innanzi al giudice di pace ed anche in caso di accoglimento del ricorso) sottesa alla richiesta di comunicare i dati del conducente a cui il proprietario del veicolo non ha adempiuto.

Termine di decadenza per la notifica della sanzione relativa ad omessa comunicazione dati conducente

Con la sentenza 18574/14 i giudici di legittimità hanno chiarito che il giorno da cui decorre la scadenza del termine concesso per la comunicazione dati del conducente non e’ quello da cui far partire il computo dei novanta giorni (centocinquanta per infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) utili per la notifica del verbale di multa, dal momento che l’articolo 180 del Codice della strada, su cui si basa la sanzione, mira a colpire la condotta di colui che non ottempera all’invito dell’Autorita’ di presentarsi, entro il termine fissato, presso gli uffici di polizia, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della strada.

In tema di sanzione amministrative per violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento; la legittimita’ della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessita’ delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione (scadenza dei 60 giorni per presentarsi – ndr) dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione (cinque anni per la notifica della cartella esattoriale in caso di omesso pagamento della multa, ndr).

Gli interessi semestrali sono dovuti

Il Consiglio di Stato, con sentenza 636/2008 e la Corte di Cassazione con sentenza 22100/2007, hanno affermato che la maggiorazione semestrale è legittima in quanto riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale e richiedente la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore.

Tale principio, conferma (a differenza di quanto fatto dagli estensori di Cassazione 3701/2007) la chiara distinzione della “sanzione principale” da quella aggiuntiva (le maggiorazioni) derivante dal ritardo nel pagamento dopo la formazione del titolo esecutivo (il verbale di accertamento non adempiuto).


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