Marzia Ciunfrini

In sintesi, ma proprio in sintesi, si può dire:

  1. il creditore insoddisfatto può aggredire l’immobile di proprietà del debitore fino ad espropriarlo;
  2. l’unico modo per evitare che il creditore accorto avvii azione esecutiva sull’immobile ereditato dal debitore, è quello di vendere l’immobile prima della morte del proprietario.

Infatti, in caso di rinuncia all’eredita’ da parte del debitore a favore dei propri figli i creditori il rimedio l’hanno trovato con l’articolo 524 del codice civile se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredita’ con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredita’ in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Come lei ha già avuto modo di verificare, poi, l’articolo 481 del codice civile prescrive (actio interrogatoria) che chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine, senza che sia stata fatta la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.


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