Suo padre potrebbe rinunciare all’eredità entro tre mesi dal decesso, naturalmente nel caso in cui la coniuge defunta fosse stata, in vita, nullatenente. In tal modo non sarebbe legittimamente obbligato a restituire all’INPS gli indebiti corrisposti alla propria coniuge.
La rinuncia all’eredità si effettua presso il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio della defunta) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
L’alternativa è quella di non pagare: il coniuge obbligato (suo padre) potrebbe subire il pignoramento della pensione nella misura del 10%, ma, purtroppo per l’INPS, la pensione sociale è impignorabile (e, inoltre, bisognerebbe sapere se il pensionato è, o meno, proprietario di altri beni aggredibili).
In ogni caso, per evitare problemi in futuro, è meglio che anche i figli della defunta procedano, comunque, a rinunciare all’eredità.
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