Ornella De Bellis

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Quindi le conviene contattare, al più presto, il curatore fallimentare e comunque comunicargli con raccomandata A/R la disponibilità a saldare il dovuto entro la data stabilita dal contratto di compravendita.

Eviterà così il rischio di essere considerato, alla fine, controparte inadempiente.


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