La prescrizione della cartella esattoriale per la riscossione coattiva della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è quinquennale (non decennale), trattandosi di un tributo locale.
Questo vuol dire che se, entro il 29 ottobre 2015, Equitalia non avvierà un’azione esecutiva, anche infruttuosa, sui beni del debitore (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) e nemmeno notificherà al debitore, in questo lasso di tempo, un avviso di intimazione al pagamento, allora la cartella esattoriale potrà dirsi prescritta.
Il problema che la riguarda è invece quello di verificare la decadenza della pretesa comunale. In altre parole dovrà recarsi presso gli uffici preposti alla riscossione della TARSU per conoscere la data in cui è stato notificato l’avviso di accertamento relativo al mancato versamento della tassa per gli anni dal 2007 al 2009, attraverso la richiesta di esibizione della ricevuta postale.
La cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Se questa condizione non è stata rispettata, potrà presentare ricorso giudiziale alla Commissione Provinciale Tributaria competente per territorio, oppure tentare un ricorso amministrativo presso gli stessi uffici comunali.
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